Con la prova televisiva il Brescia fa squalificare Bianchi per la gara di ritorno dei play-off
Ecco il comunicato del G.S. sulla gara di andata della finale play-off:
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 13.07 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 6 ° del primo tempo dal calciatore Rolando Bianchi (Soc. Torino, nella foto), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; ricevuta altresì, con fax delle ore 11.07, un’istanza della Soc. Brescia, in persona del Presidente Luigi Corioni, al fine di valutare, e conseguentemente sanzionare, tale comportamento del calciatore granata; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, il calciatore Bianchi si portava ai bordi del campo per ricevere le opportune cure circa un trauma al volto subito durante un contrasto di giuoco. In tale frangente, mentre il massaggiatore gli detergeva le labbra sanguinanti, il calciatore, rivolgendosi presumibilmente al Quarto Ufficiale, pronunciava alcune parole tra le quali è perfettamente intellegibile un’espressione blasfema. Ne consegue ex artt. 35 e 19 CGS l’ammissibilità della prova televisiva e la sanzionabilità di tale comportamento.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Rolando Bianchi (Soc. Torino) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.
Gli altri squalificati: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BUDEL Alessandro (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MARECO Victor Hugo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).














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