Il Tnas non restituisce i sei punti alla Salernitana

logo_coniMolto discutibile la tesi con la quale il Tnas respinge il ricorso della Salernitana per quanto riguarda i sei punti di penalizzazione comminati dalla disciplinare per la vicenda Potenza-Salernitana. E’ vero che l’eventuale aggiunta di sei punti non riportebbe i granata in serie B, però restano sospesi, nonostante la smentita che si legge nella stessa sentenza, il discorso morale e, perchè no, anche un eventuale pensiero ad un possibile ripescaggio nei prossimi anni. Ricordiamo che le squadre condannate per illecito sportivo non possono ambire per tre anni a ripescaggi. Di seguito abbiamo riportato la parte essenziale della sentenza emessa ieri:

Il Collegio Arbitrale, pur apprezzando la tesi contraria, a confutazione, articolata dall’istante, brillantemente esposta in sede di discussione orale, con un’interessante e originale angolazione giuridica, esaminando anche il profilo degli effetti sull’immagine della società, sulla qualità propria della compagine calcistica e sui risvolti attinenti alle problematiche di mercato - tesi che ha posto, quindi, l’accento su un’interpretazione, per così dire, in chiave evolutiva del concetto di interesse, correlandolo alle questioni di merito, con dovizia di argomentazioni - ritiene, tuttavia, che, nel caso di specie, l’interesse a ricorrere non possa essere considerato sussistente.

Il Collegio Arbitrale rileva, infatti, che l’eventuale dichiarazione della “non responsabilità ex art. 4 e 2 del CGS” chiesta dall’istante e, di conseguenza, la cancellazione della sanzione di sei punti di penalizzazione inflitta, non avrebbe alcun effetto restitutorio nei suoi confronti, perché la società istante stessa, per detto supra, comunque dovrebbe retrocedere e non disputerebbe il prossimo campionato nella serie cadetta.

A riprova di quanto osservato, va ricordato che l’istante non ha chiesto, neanche in via subordinata, la riduzione della sanzione della penalizzazione di sei punti inflittale. Anche un parziale accoglimento delle sue richieste, invero, sarebbe stato irrilevante, non avrebbe mutato il risultato finale del campionato e non avrebbe, quindi, permesso alla società istante di conseguire alcuna utilità.

In altre parole, anche il parziale accoglimento, come il totale accoglimento delle domande, sarebbe stato del tutto ininfluente in concreto e non avrebbe permesso alla parte istante di conseguire il c.d. “bene della vita” al quale aspirava attraverso la proposizione della domanda di arbitrato.

Non può ritenersi sussistente, poi, nemmeno un interesse solo morale alla proposizione dell’istanza. Va, infatti, osservato che è proprio la qualificazione della tipologia della responsabilità presunta riconosciuta a carico dell’istante a escludere la configurabilità di un interesse anche solo di carattere morale in materia.

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